Associazione culturale Greenaccord onlus
Articolo 1 (denominazione)
È costituita l’Associazione Culturale, di ispirazione cristiana, con denominazione «GREENACCORD». Essa deve usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o l’acronimo ONLUS.
Articolo 2 (scopo)
L’Associazione svolge la sua attività nel settore della sensibilizzazione, tutela valorizzazione della natura e dell’ambiente.
L’Associazione idea, programma, prepara ed realizza convegni e manifestazioni, in Italia e all’estero, prefiggendosi l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, allo scopo di favorire la salvaguardia dei creato, rivolgendosi in particolar al mondo dell’informazione.
L’Associazione può compiere ogni negozio giuridico e ogni operazione finanziaria connesse alla realizzazione delle attività istituzionali. Ad essa è vietato svolgere attività diverse da quelle connesse alla realizzazione di tali attività.
Articolo 3 (il patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dal ricavato di eventuali attività associative, da donazioni individuali di soci o di terzi e di persone giuridiche, da beni mobili e immobili, da finanziamenti di enti pubblici e di organismi nazionali ed internazionali e da eventuali legati e lasciti testamentari.
Articolo 4 (la sede)
L’Associazione ha sede in Via Livia Drusilla, 39/41, 00175 Roma.
L’Organo Amministrativo potrà trasferire l’indirizzo della sede sociale nell’ambito dello stesso comune.
L’Associazione può articolarsi in Sezioni regionali (cenacoli), e/o comunque nelle forme più idonee al raggiungimento degli scopi associativi.
Articolo 5 (norme sull’ordinamento interno)
L’Associazione è dotata dei seguenti organi sociali:
a. L’Assemblea dei Soci:
Composta da tutti i Soci, viene convocata dal Presidente ordinariamente una volta l’anno e in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritiene necessario o su richiesta di un decimo di essi.
L’Assemblea provvede alla nomina e alla revoca del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
b. Il Consiglio Direttivo:
È composto dal Presidente e da OTTO Consiglieri eletti dall’Assemblea e da massimo QUATTRO Responsabili delle Sezioni regionali. Tutte le cariche e gli incarichi hanno durata quadriennale e possono essere confermate per altri due quadrienni consecutivamente. Venendo a mancare per qualsiasi motivo un Consigliere o il Responsabile di una Sezione regionale, il Consiglio nomina un Consigliere supplente o un nuovo Responsabile della Sezione regionale.
Si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e in seduta straordinaria qualora il Presidente lo ritenga necessario o sia richiesto da SEI Consiglieri.
Il Presidente, a puro titolo consultivo, può invitare alle riunioni del Consiglio altre persone.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera:
- la determinazione delle quote associative;
- l’ammissione dei soci;
- la esclusione dei soci;
- la relazione annuale ed il rendiconto da presentare all’approvazione dell’Assemblea;
- gli atti di straordinaria amministrazione;
- la nomina di Consiglieri supplenti;
- la nomina dei soci responsabili dei diversi settori di attività, o la nomina dei responsabili delle Sezioni regionali;
- la eventuale assunzione di dipendenti;
- la eventuale apertura di altre sedi a seconda delle necessità operative e logistiche;
- ogni altra decisione relativa alla vita dell’Associazione che non sia di competenza specifica di altri organi;
- la nomina delle cariche dell’Associazione, ovvero:
- il Vicepresidente: che sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea e ne assume le funzioni nel caso che questi cessasse dalle funzioni per qualsiasi causa.
- il Segretario Generale: che ha la responsabilità della tenuta del libro dei soci e del libro dei verbali; che con delega del Presidente coordina tutti i comitati e/o gli uffici istituiti per il raggiungimento di quanto precisato dall’articolo 2 del presente Statuto; che coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell’Associazione.
- il Tesoriere: che ha l’amministrazione contabile dell’Associazione e che redige il rendiconto annuale.
c. Il Presidente:
Dirige l’Associazione nel rispetto dello Statuto e ne ha l’amministrazione ordinaria e la rappresentanza legale.
Articolo 6 (rappresentanza di genere nel Direttivo)
L’Assemblea riservi, tra i componenti il Direttivo, una adeguata rappresentanza delle cariche direttive al genere meno rappresentato.
Articolo 7 (norme sull’amministrazione)
La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
L’esercizio finanziario si chiude il 31/12 di ogni anno.
È vietato, all’Associazione, distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Essa ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
Il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visone.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico ed un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione finanziaria della associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Assemblea ordinaria approva, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile, la relazione annuale ed il rendiconto economico e finanziario deliberati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 8 (le condizioni per l’ammissione dei soci)
I Soci sono coloro che hanno costituito l’Associazione e le persone fisiche e/o giuridiche che intendono cooperare, secondo le loro possibilità, alle finalità dell’Associazione e ne fanno domanda dichiarando di accettare lo statuto.
Enti, Associazioni, Gruppi, Fondazioni, Amministrazioni, Aziende possono diventare Soci dell’Associazione con diritto ad un solo voto nell’Assemblea.
L’ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Nel caso di non ammissione dell’aspirante socio, il Direttivo ha l’obbligo di comunicare le motivazioni per le quali la richiesta è stata respinta.
Articolo 9 (i diritti e gli obblighi degli associati)
L’Associazione deve attuare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto – senza possibilità di delega a terzi – per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Tutti i Soci hanno il dovere di partecipare all’attività dell’Associazione e avere un comportamento corretto che non contrasti con le finalità dell’Associazione.
Il Socio decade dalla sua qualità per dimissioni formali o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi e fondati motivi. Contro la decisione del Consiglio Direttivo il Socio può ricorrere all’Assemblea.
Articolo 10 (Sezioni Regionali)
Le Sezioni Regionali, rette da un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo, per il raggiungimento degli scopi istituzionali sul territorio nazionale, hanno la funzione di svolgere compiti di sviluppo, promozione e coordinamento delle attività associative e di relazioni istituzionali a livello locale. Le Sezioni regionali operano in sintonia con il Presidente.
Articolo 11 (norme relative all’estinzione dell’ente)
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi.
Articolo 12 (norme relative alla devoluzione del patrimonio residuo)
L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra ONLUS o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 13 (revisione dello statuto)
L’Assemblea straordinaria è necessaria per deliberare le eventuali modifiche dello statuto o lo scioglimento dell’Associazione.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto non occorre una presenza qualificata di soci, si richiede però il voto favorevole di due terzi dei presenti.
Articolo 14 (disposizioni finali)
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.